Art. 3.

      1. Nel caso di ricorso alla mediazione, l'autorità giudiziaria si avvale dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza degli enti locali, ai sensi dell'articolo 4, per informare l'imputato e la persona offesa dal reato in caso di processo penale, ovvero i soggetti della controversia in caso di procedimento civile, sul contenuto e sui fini di essa, per acquisirne il consenso, per assisterli nel tentativo di mediazione, nonché per ricevere notizie sull'esito del medesimo, nel caso in cui esso abbia luogo.
      2. Il Ministero della giustizia e le regioni, anche nell'ambito dei programmi di formazione e di aggiornamento previsti dall'articolo 14 delle norme di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, realizzano appositi corsi congiunti per gli operatori minorili diretti alla sensibilizzazione alle attività preparatorie alla mediazione.